Art. 20.
(Collegio dei revisori dei conti).

      1. Ogni consiglio ha un collegio di revisori dei conti formato da tre membri effettivi ed uno supplente, eletti fra coloro che sono iscritti all'albo e nell'elenco speciale da almeno cinque anni. Dei tre membri effettivi uno può essere eletto tra gli iscritti nell'elenco speciale.
      2. Il collegio dei revisori dei conti, ed ogni suo membro, controlla la gestione dei fondi secondo le norme dettate dal codice civile, riferendone all'assemblea.
      3. Il consiglio del collegio dei revisori dei conti rimane in carica cinque anni; i componenti sono rieleggibili, salvo i limiti imposti dall'articolo 8.